Obesità e rischi

Green pass e altre misure antiCovid19 del Decreto-Legge 23 luglio 2021

Composto da 14 articoli, il decreto legge N. 105  “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2021. Il nuovo Decreto individua servizi, luoghi e attività cui si potrà accedere solo se si è in possesso del Green Pass (Certificazione Verde Covid19) che certifica l’avvenuta vaccinazione anticovid-19, la guarigione dall’infezione o un tampone negativo entro le 48 ore precedenti. È prevista una riduzione dei prezzi dei tamponi in Farmacia fino al 30 settembre 2021. Le discoteche rimarranno chiuse ma avranno ristori; previste sanzioni per i mancati controlli.

 

Principali misure definite dal DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105

 

STATO DI EMERGENZA SANITARIA

  • Lo stato di emergenza sanitaria Covid19 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19.

 

GREEN PASS COVID-19 e altre certificazioni

  • A partire dal 1 luglio la Certificazione verde COVID-19 è valida come EU digital COVID certificate e rende più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen.
  • A partire dal 6 agosto 2021, sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:
  1. Certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), che attestino l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 9 mesi) o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2(validità 6 mesi)
  2. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (validità 48 ore)

 

  • Questa documentazione sarà richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività:
    – servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
    – spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
    – musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
    – piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
    – sagre e fiere, convegni e congressi;
    – centri termali, parchi tematici e di divertimento;
    – centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
    – attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
    – concorsi pubblici.

 

REGIONI: ZONE A COLORI E ALTRI CRITERI

  • L’incidenza dei contagi del SARS-CoV-1 resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni regionali (banca, gialla, arancione, rossa). Dall’entrata in vigore del decreto n. 105 del 23 luglio 2021, i due parametri principali saranno:

1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19;
2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

 

  • Le Regioni restano in zona bianca se:
    a) l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
    b) qualora si verifichi un’incidenza dei contagi superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:
    il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15%;
    OPPURE
    2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10%;

 

  • Le Regioni passano da zona bianca a zona gialla se:
    a) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15% e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10%;b) qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive
    il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30%;
    OPPURE
    2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20%;

 

  • Le Regioni passano da zona gialla a zona arancione se:
    È necessario che si verifichi un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla.

 

  • Le Regioni passano da zona arancione a zona rossa
    Una Regione è in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive
    a) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40%;
    b) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore 30%;

 

SPETTACOLI CULTURALI: MISURE PER LO SVOLGIMENTO

  • In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. L’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.

 

  • In zona bianca, la capienza consentita non può superare il 50% di quella massima autorizzata all’aperto e al 25% al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso.

 

  • In zona gialla la capienza consentita non può superare il 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.

 

EVENTI SPORTIVI: LE MISURE DA ADOTTARE

Di seguito le misure da applicare per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati:

  • In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50% di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso.
  • In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.
  • Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

 

SANZIONI

  • I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green Pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.
  • In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

 

FONDO DISCOTECHE

  • Le discoteche resteranno chiuse ma il Decreto n. 105 del 23 luglio 2021 prevede l’istituzione di un fondo per i ristori a discoteche e sale da ballo.

 

TAMPONI A PREZZO RIDOTTO

  • Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza sanitaria Covid-19 definisce in accordo con il Ministro della Salute un Protocollo d’Intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.

 

 

LEGGI IL DECRETO LEGGE N. 105, GU 23 Luglio 2021

 

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN PASS): CHE COS’È?

Eu Digital COVID Certificate
RIPARTIAMO IN SICUREZZA – Il Green Pass permette di accedere a eventi, strutture e altri luoghi pubblici in Italia e facilita gli spostamenti in Europa.
#EUCOVIDCertificate

 

 

 

Vittoria Majocchi

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