Il Ministero della Salute vieta l’utilizzo di ulteriori 40 principi attivi per le preparazioni galeniche con finalità dimagranti per mancanza di adeguata documentazione scientifica accreditata in campo internazionale che ne dimostri la piena sicurezza. Non si potrà né prescriverli da parte del medico né allestirli da parte del farmacista. Nell’elenco sono compresi: tè verde, finocchio e arancia amara e altre sostanze di comune utilizzo. La Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI) ha chiesto un incontro per chiarire alcuni aspetti tecnici.
Il Ministero della Salute ha messo al bando ulteriori preparazioni magistrali a scopo dimagrante ritenute pericolose per la salute. I primi divieti risalgono al 2015 quando con quattro distinti decreti del maggio 2015 (GU n.118 del 23-5-2015), luglio 2015 (GU n.175 del 30-7-2015), agosto 2015 (GU Serie Generale n.184 del 10-8-2015) e dicembre 2015 (GU Serie Generale n.288 del 11-12-2015) erano state vietate 10 sostanze (maggio: divieto fenilpropanolamina/norefedrina; luglio: divieto pseudoefedrina; agosto: divieto triac, clorazepato, fluoxetina, furosemide, metformina, bupropione e topiramato; dicembre: efedrina) il cui uso veniva messo al bando per le preparazioni galeniche con finalità dimagranti.
Ora, con il decreto datato 22 dicembre 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2017, il Ministero della Salute allarga il ventaglio di sostanze precluse al Farmacista nelle sue preparazioni magistrali a scopo dimagrante ad altre 40 sostanze. Il divieto è esteso, oltre all’allestimento, anche alla prescrizione delle stesse sostanze da parte del medico.
Riportiamo di seguito l’elenco del nuovo decreto del 22 dicembre 2016 (GU Serie Generale n.1 del 2-1-2017); come potrete notare sono molte le sostanze di uso comune e pluriennale presenti e di cui il ministero non ritiene vi sia sufficiente documentazione scientifica. Si invita, quindi, tutti a fare attenzione a ciò che si assume e a leggere le etichette che riportano tutti i componenti e i principi attivi:
Il Decreto del 22 dicembre 2016 (GU Serie Generale n.1 del 2-1-2017) specifica che è vietato ai medici di prescrivere e ai farmacisti di allestire per il medesimo paziente due o più preparazioni magistrali singole contenenti uno dei principi attivi sopra elencati; è fatto divieto, inoltre, ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti i suddetti principi attivi in associazione tra loro.
Fatti poi salvi i divieti e le limitazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente Decreto del 22 dicembre 2016 (GU Serie Generale n.1 del 2-1-2017) , a scopo cautelativo viene inoltre vietato ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti principi attivi finora noti per essere impiegati nelle preparazioni galeniche a scopo dimagrante, per i quali non esistono studi e lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale che ne dimostrino la sicurezza in associazione.
Considerata la rilevanza del tema in oggetto, Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI) ha chiesto con urgenza un momento di confronto al Ministro della Salute, ad AIFA e all’Istituto Superiore di Sanità per approfondire alcuni aspetti tecnici.
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