A cura del dr. Alessandro Caielli
Il Consenso Informato è una procedura fondamentale senza la quale nessun atto medico può e deve essere effettuato. Culturalmente, sappiamo bene il ruolo e l’importanza che il medico ha avuto nei secoli, spesso esercitando il “diritto-dovere” di non rivelare ai pazienti nulla sulle loro condizioni di salute, sia per mantenere il proprio prestigio, sia per evitare che venissero rifiutate delle potenziali cure. Per anni, quindi, il consenso del malato all’atto medico non ha avuto alcuna importanza.
Fortunatamente, solo nel XX secolo questo paradigma è cominciato a cambiare.
Il primo grande passo è stato fatto nel 1917, quando la Corte Suprema degli Stati Uniti ha affermato che “ogni essere umano adulto e sano di mente ha il diritto di decidere su cosa viene fatto al proprio corpo” e che “il medico che esegue un intervento senza il consenso del paziente commette una vera aggressione”.
In Italia, il principio del consenso informato, trova la sua più importante consacrazione nell’ art. 32 della Costituzione, secondo il quale “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”, correlato con l’ art. 13 della stessa Costituzione che afferma l’inviolabilità della libertà personale.
Inoltre, in conformità con il dettato costituzionale, la Legge 833 del 1978 istituita dal Servizio Sanitario Nazionale, esclude la possibilità di effettuare accertamenti e trattamenti sanitari contro la volontà del paziente.
E’ da evidenziare quindi, che anche in Italia il consenso informato è necessario per poter ricevere un qualunque tipo di trattamento sanitario, medico o infermieristico, previa la necessaria informazione sul caso da parte del medico proponente.
In sostanza, il malato ha il diritto/dovere di conoscere tutte le informazioni disponibili sulla propria salute e la propria malattia, potendo chiedere al medico tutto ciò che non è chiaro, e deve avere la possibilità di scegliere, in modo informato, se sottoporsi a una determinata terapia o esame diagnostico.
Un altro requisito fondamentale è l’attualità, cioè che l’informativa ed il conseguente consenso siano prossimi dal punto di vista temporale.
Ciò perché, ad esempio un’informativa resa (ed un consenso raccolto) troppo tempo prima dell’intervento, rischia di non essere sufficiente perché nel frattempo il quadro clinico potrebbe essere evoluto o le alternative terapeutiche potrebbero essere variate o ancora il paziente potrebbe aver maturato un diverso convincimento.
Come si compone il consenso informato?
Vediamo ora da cosa è composto un consenso informato.
Esso contiene una parte descrittiva: in cui viene introdotta la tipologia dell’intervento e viene descritta la tecnica chirurgica, la sede dell’incisione, etc. Contiene, inoltre, una parte informativa: in cui si descrivono i potenziali benefici dell’intervento ma soprattutto si discutono gli eventuali rischi e le complicanze.
Il seguente articolo, del 2005, è estratto dalla rivista ufficiale della Società americana di chirurgia plastica e detta le linee guida su come dovrebbe essere composto un consenso informato, in particolare per pazienti post-bariatrici.
E’ composto da una parte introduttiva con le istruzioni da seguire, informazioni generali, la spiegazione di eventuali trattamenti alternativi possibili, i rischi specifici (come il sanguinamento, l’infezione, l’alterazione della sensibilità, i possibili esiti di irregolarità della cute, diastasi delle ferite (diastasi: allontanamento di parti o superfici di organi), gonfiore, iperpigmentazioni, uso di suture, liponecrosi (morte del tessuto adiposo), danni potenziali alle strutture vascolo-nervose profonde, distorsione del pube, cicatrici residue, rischi dell’anestesia, asimmetrie, ritardo nella guarigione, reazioni allergiche, sieromi, deformità dell’ombelico, shock, inoculazione di quantità di liquidi contenenti farmaci durante l’intervento, linfedema, risultati insoddisfacenti, trombosi venosa profonda (TVP), rischi cardio-polmonari.
Si continua poi con ulteriori precisazioni sullo stato metabolico dei pazienti che hanno perso grossi volumi di peso, sul rischio ed influenza del fumo di sigaretta nel processo di guarigione delle ferite, sul rischio di eventuali terapie ormonali in atto in pazienti di sesso femminile, sulle norme comportamentali da seguire nel periodo post-operatorio, sulla valutazioni di possibili malattie mentali in alcuni pazienti, sui farmaci somministrati, sulla possibile necessità di dover reintervenire chirurgicamente e sull’importanza della collaborazione del paziente.
Nell’ultima parte si discutono gli aspetti assicurativi ed infine la parte dedicate alle firme.
Arriviamo ora ad un esempio specifico di un nostro tipo di consenso informato: ho scelto quello per l’intervento di lipoaspirazione, perché spesso è la tipologia di procedura che più si sottovaluta.
Anche qui, si inizia con una introduzione ed una parte descrittiva che spiega in cosa consiste l’intervento. Si procede poi a descrivere la tipologia ideale del candidato, con le istruzioni pre-operatorie e con la spiegazione tecnica.
Nella pagina successiva, si descrivono le eventuali varianti tecniche, le istruzioni post-operatorie, le possibili complicanze, le istruzioni su quando e come riprendere l’attività fisica. Si conclude con altre norme comportamentali e la parte finale riservata alla firme.
CONCLUSIONI
Il consenso informato rappresenta il fondamento della liceità dell’attività sanitaria senza il quale si compirebbe un vero e proprio REATO.
Fondamentale è ribadire e promuovere l’autonomia di decisione del paziente.
Non si dovrebbe parlare di “consenso informato” ma più propriamente di “informazione alla quale segue il consenso”.